sublima i tuoi istinti |
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| voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida... | |
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avete sbagliato sito inbenvenuto bambino mio nel pianeta del panico questo posto disumano crea mostri umani AmoOdio1. te
2. te 3. te 4. te (e i tuoi hermes) 5. contento? Sogni nel cassettopenso di aver sogni troppo grandi...o forse sono i cassetti ad essere piccoli...
o magari sono i cassetti che sogno ad essere piccoli x i sogni che cassetto... oppure questa vita è un sogno e sognare non ha nemmeno senso...soprattutto se sogni in un cassetto...tanto vale mettersi comodi sul divano Le parole più belleartificio
surreale pipistrello pedissequamente paranoia sublimazione acrilico bislacco nimesulide temperanza polistirolo aneurisma assurdo iridescente luccicanza scolorina plastilina cherosene sintetico alcunchè sparachiodi a maggior ragione (?) ... hodettobaciamiSono contento
di essere infelice si apre il sipario ma non credere io non so fingere io non so fingere Libero dentro io non esco da me sono chiuso in gabbia ma prendimi prova a prendermi sì, prova a prendermi Libero dentro un mondo di favole vittima di un incantesimo baciami sì, ho detto baciami voglio tornare ROSPO ![]() io ho paura di cadere dalle scalela mia mente contorta ha prodotto...allegrezze
baffi
chissene
claustrophobia
cri
culturismi
delirio
dilemmiamletici
disagio giovanile
eraora
idrocarburi paraffinici
ilgirodelmondo
italiese
karma
lappartamentodisopra
locusamenus
magazzino
melancolia
melancolia delirio
melevisione
msg
no perchè poi mi girano i maroni
noperòiomidiverto
paranoia
sogno
spaventezze
squola
super k
surreale
BANANA terracotta pieIt's a violent pornography!
Choking chicks and SODOMY! The kinda shit thats on your TV! uomo pera....MERDA!And I find it kind of funny
I find it kind of sad The dreams in which I’m dying Are the best I’ve ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It’s a very very Mad world ---Blue NoiaVagabondare
della ragione niente soluzione È una lieve anomalia solo una vena nel vetro LA BIBBIA 1) LA BANANA
nelle piantagioni di Banane.
2) IL KARMA
Le tue azioni sono guidate dal Karma.
fondamentali nella vita di una persona.
3) I BAFFI Ogni volta che ringrazierai qualcuno gli dirai "grazie cara madrina!" oppure "grazie mia
buona madrina!".
4) LO SGRINESE
La lingua dei tuoi padri è lo sgrinese.
5) ZXC
ZXC dovrà essere il tuo modo di essere
Tu vuoi la droga. ...te ne vai?![]() non avvicinarti alla camera 237. e spegni la luce. che non siamo azionisti dell'ENEL. wtf?All my thoughts are all the same (all insane)Oh my God, what have I done?
All I wanted was a little fun Got a brain like bubble gum Blowing up my cranium | 03 Febbraio 2009
culturismia teatro leggendo il programma di sala. 07 Gennaio 2009
""”Il punk è morto” .bianco. 05 Dicembre 2008
occhioperocchio27 Novembre 2008
il gattomaiale fa le fusa poi grugniscela giulyangioletto è circondata da un'aura di sfiga scambio di pantalonii muscoli del podista sono diversi da quelli del saltinaltista. 22 Novembre 2008
ilsoleècaldoanched'invernoYou not rrrh rot 06 Novembre 2008
umamiDa quando la Giuly Angioletto Dolce mi ha riportato le braccia mi sento molto più completa. 31 Ottobre 2008
ecco.NO PERCHE' BISOGNA CHIARIRSI UN ATTIMO. Legge 133 del 6 Agosto 2008 - art.66 comma 1313. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Legge 6 agosto 2008, n. 133Capo V Art. 15. 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati: 4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 16. 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate. 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime. Art. 17. 1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. 24 Ottobre 2008
eravamo eterni già da un pò
21 Ottobre 2008
babababaaauuufinalmente, ho internet in piadinaland. 19 Ottobre 2008
..
06 Ottobre 2008
pufsto esplodendo |