03 Febbraio 2009

culturismi

a teatro leggendo il programma di sala.


lei: cos'è un ossimòro?
lui: un albero.
      un albero dell'antico egitto...

Tags: culturismi
 
07 Gennaio 2009

""

”Il punk è morto”
              Nietzsche

.

bianco.

 
05 Dicembre 2008

occhioperocchio

uh!
il tè al gelsomocchio!


Retro_Valentine_by_HeavenDealer

 
27 Novembre 2008

il gattomaiale fa le fusa poi grugnisce

la giulyangioletto è circondata da un'aura di sfiga
l'ila è circondata da un'aura di delirio
e io in mezzo a questi due campi di forza
proprio sul margine di faglia
ne subisco drammaticamente le conseguenze.
e il Paolo mi chiamò.
la giulius mi stava appunto dicendo che mi avrebbe volentieri infilato una mano
nei buchi trendy dei jeans.
e io risi. ed ecco la spada di damocle sul mio coppino.
spada e diagramma polare.
poi valdo spavaldo me l'aveva anche un pò tirata.

certo che poi in sto periodo ho anche cercato in tutti i modi
di evitare il trenista maniaco impazzito.
m'ha pure regalato un puledrello marrone.
non era decisamente il caso.
decisamente.

noialtri futuri ingegneri abbiamo pure notato che la stazione di ozzangeles
è una stazione fantasma sbattuta lì in mezzo a bologna e varignana.
non vale nemmeno la pena di parlarne.

comunque zulum non ha paura di niente.
lui che non è nè di destra nè di sinistra ma sta sull'asse immaginario
ha invitato THE QUEEN al party.

Tags: surreale

scambio di pantaloni

i muscoli del podista sono diversi da quelli del saltinaltista.
dice il prof di fisio.
ma tutti i video sono con l'accento californiano.
è la californicazione.
ieri sera a sorrivoli dalla sara
che ha offerto ancora una volta ospitalità a noi bimbi sperduti.
le paglie della giuly finite.
e lo scambio di pantaloni.
..e la carnazza era troppo poca.
però che buona. 

Tags: delirio
 
22 Novembre 2008

ilsoleècaldoanched'inverno

You not rrrh rot
dot n dot n dot per rot
dot n not n dot per
n dot chi cot n dot rrr ah
dot dot ki o ma gri a dot
dot ers a pa ta ko
some play to we
a dot think up a bite rah
sometimes you might
ooh ooh rrrh
we thought we might
dot be mer hot something
what are you ma ah
do bro what are mines is
dot ooh ooh
rot in dot n bite
ooh na na er na he
woo hoo rah
ate no hoo dot er ha
ya dot im wer rah

twist twist twist twist



oggi ho visto un vecchio barbuto con una gamba finta. in bici.


 
06 Novembre 2008

umami

Da quando la Giuly Angioletto Dolce mi ha riportato le braccia mi sento molto più completa.
Peccato che ora la Sirenetta tenti di stuprarla ogni giorno.

Tags: msg
 
31 Ottobre 2008

ecco.

NO PERCHE' BISOGNA CHIARIRSI UN ATTIMO.

Noi universitari STIAMO PROTESTANDO PER UNA LEGGE
NON
USCITA L'ALTROIERI.

E' DI AGOSTO.

E nessuno se n'era accorto ad Agosto.
Perchè??
Se le leggi sulla scuola vengono spezzettate quà e là è molto più difficile notarle!
Poi...ad agosto sono tutti in vacanza.
E gli studenti non sono a scuola.
ECCO.

RIMANE COMUNQUE IL FATTO CHE SI PROTESTA PER UNA LEGGE DI AGOSTO.

La riforma GELMINI riguarda principalmente la scuola primaria.

Legge 133 del 6 Agosto 2008 - art.66 comma 13

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

 
24 Ottobre 2008

eravamo eterni già da un pò


mercoledì sera barboni al 100%
in un locale a bere la roba portata da casa

poi delirio al vidia
e collasso a bordo strada
mentre aspettavamo una navetta che non c'era.
per ore.

 
21 Ottobre 2008

babababaaauuu

finalmente, ho internet in piadinaland.
iuppidu.
ieri, io, marco l'adultero e la giuly angioletto dolce
ci siamo autoinvitati e conseguentemente imbucati
al compleanno di pablo
a predappio a mangiare crostini buoni ma un pò fascisti.
in effetti siamo decisamente dei barboni.
barboni non automuniti.
poi da un pò di tempo il mondo sta impazzendo.
succedono strane cose.
uccelli in camini, cani morti, cadaveri di gatti nascosti nei seminterrati, vecchie pazze ai semafori,
uomini invisibili che inseguono fanciulle e eroi in macchina che promettono di eliminarli.
preoccupante.

 
19 Ottobre 2008

..

The_Storm_by_Raven_Experiment_00

 
06 Ottobre 2008

puf

sto esplodendo

 
avanti >

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